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La revisione della patente viene disposta dal Prefetto e dalla Motorizzazione Civile.
Può essere disposta con l'obbligo di sottoporsi a visita medica e/o ad esame di idoneità tecnica per verificare se permangono ancora i requisiti fisici e psichici (vista, udito, riflessi) e le capacità tecniche quindi conoscenza della segnaletica e capacità di guidare correttamente per continuare a mantenere la patente posseduta.
L'esito negativo della visita medica o dell'esame di idoneità comporta la revoca definitiva della patente di guida.
Nel caso di mancanza provvisoria dei requisiti psico-fisici si ha, invece, la sospensione della patente, fino al recupero dei requisiti.
Può essere disposta:
- quando si è commesso un incidente grave (che ha provocato lesioni a persone)
- a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- a seguito di azzeramento dei 'punti' della patente di guida
La revisione della patente di guida può essere disposta quando sorgono dubbi che il conducente sia ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
La revisione della patente di guida può essere disposta a seguito di incidente stradale che ha procurato lesioni gravi a persone
La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare non è più in possesso dei requisiti morali richiesti
La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare incorre, per due volte in un anno, in una infrazione che comporta la perdita di almeno 5 punti
La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare perde permanentemente (per sempre) i requisiti fisici richiesti